L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio delle installazioni in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .
Per il rilascio dell’autorizzazione, l’installazione deve essere conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva di Parlamento Europeo e Consiglio 24 novembre 2010 n. 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
L’AIA sostituisce inoltre le autorizzazioni ambientali elencate all’allegato IX della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 necessarie per l’esercizio delle attività svolte e degli impianti presenti presso l’installazione.
Il procedimento di autorizzazione è svolto ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ; è prevista la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 alla quale sono inviate le amministrazioni competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione.