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Istruttore e direttore di tiro a segno

I direttori e istruttori di tiro a segno delle sezioni dell’U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti soggettivi di cui all’ Art. 9 L. 18 aprile 1975 n. 110 .

L’istruttore di tiro si differenzia dal direttore per aver partecipato a corsi federali di tiro o per essere particolarmente esperto.

In particolare l’istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi; il direttore di tiro è la persona che sovraintende alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni di tiro e fa osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi.

Uno stesso soggetto può essere contemporaneamente istruttore e direttore.

L’attività può essere svolta presso le sezioni dell’Unione del tiro a segno nazionale.

Ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di istruttore / direttore di tiro a segno ha validità triennale (3 anni computati secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno del rilascio dell’autorizzazione o dell’ultimo rinnovo) e deve essere rinnovata presentando la domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della data di scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione stessa.

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Ultima modifica: 1 Ottobre 2025 alle 09:26

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